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Un Modello organizzativo taylor made tra prevenzione, affidabilità e performance

Di Camilla Zanichelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale

Nell’odierno contesto di perenne evoluzione, il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 assume un ruolo centrale per società ed enti, affermandosi come uno dei provvedimenti legislativi maggiormente impattanti sulla rivoluzione del recente diritto penale nazionale.

A oltre vent’anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, il d.lgs. 231/01 vive nel corrente periodo una ulteriore considerevole diffusione, anche in favore di nuovi destinatari e indipendentemente da dimensione e complessità aziendale. Di parallelo, nonostante la locuzione “Modello 231” venga intesa all’interno del solo perimetro nazionale, risulta evidente come la sua forte attinenza a normative e standard di altri paesi possano oggi desumere per essa una connotazione pressoché internazionale. La nota sensibilità del Legislatore in materia di responsabilità amministrativa e il generalizzato approccio delle imprese verso la gestione tempestiva dei rischi stanno concretamente contribuendo a creare le basi per una nuova cultura d’impresa, finalizzata al rafforzamento della corporate governance senza dimenticarne i percorsi etici.

L’attuale contesto nel quale operano società ed enti è certamente mutato e maturati rispetto a quello corrente all’epoca d’entrata in vigore della normativa: la definizione degli interessi economici delle imprese, secondo schemi tradizionali, vede oggi una rivisitazione sistematica in considerazione di nuove finalità sociali ed etiche, perseguite quali obiettivi di una nuova filosofia aziendale. L’etica degli affari diviene quindi un valido veicolo per diffondere una cultura generalizzata di adesione alla compliance, non solo atta al raggiungimento dell’oggetto sociale, ma protesa al contestuale raggiungimento di un interesse sociale, attraverso meccanismi che producono incentivi.

 

Attraverso il tramonto del tradizionale principio contenuto nel brocardo Societas delinquere non potest, il d.lgs. 231/01 ha previsto il nuovo principio Societas puniri potest, al verificarsi di tre presupposti:

  1. Commissione (o tentata commissione) di uno o più reati tassativamente indicati nel d.lgs. 231/2001(c.d. «catalogo dei reati») da parte di chiunque operi all’interno o per conto della società o dell’ente;
  2. Commissione (o tentata commissione) del reato nell’interesse o vantaggio della societào dell’ente;
  3. Mancata predisposizione di un Modellodi organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati (in particolare in relazione a quello nella specie verificatosi) o sua inefficace attuazione.

In attuazione dello stesso decreto, società ed enti non rispondono della responsabilità amministrativa per un numero sempre crescente di reati previsti, qualora provino – tra l’altro – di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli 231 idonei, implementati secondo un puntuale risk assessmentda redigere attraverso efficaci mappature.

 

La naturale complessità delle differenti attività aziendali inserite in un complesso sempre maggiormente dinamico a livello societario come nell’ambiente di riferimento impone difatti un corretto studio preliminare dei rischi sottesi alla specifica realtà, al fine di poter implementare protocolli creati ad hoc, atti a mitigare rischi aziendali e criticità implicitamente presenti nelle singole realtà operative.

Il successo sostenibile, quindi la creazione di valore di lungo periodo, non può prescindere da un sistema di gestione dei rischi. Gino Zappa, nel lontano 1956, affermava che: «sebbene fattore perturbatore, il rischio è l’elemento che forse meglio caratterizza l’azienda, al punto che, in assenza del rischio, l’attività aziendale non è neppure concepibile».

Per rispettare la naturale caratteristica di compliance alla normativa, il Modello 231 deve necessariamente essere in grado di intercettare i rischi più rilevanti per la struttura in oggetto, attuando idonee strategie di mitigazione per prevenirli o ridurne il potenziale impatto. Rimane dovere del ceto apicale quello di operare affinché ogni rischio specifico venga correttamente indagato e mitigato, essendo mantenuto al di sotto di un livello considerato generalmente accettabile.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (c.d. Modello 231) è un presidio volto a prevenire la commissione di illeciti all’interno dell’organizzazione, riducendo così il rischio di commissione dei cosiddetti “reati presupposto” (es. corruzione, reati societari, ambientali, in materia di sicurezza sul lavoro, ecc.). Le principali finalità del Modello 231 si identificano nell’individuare le aree aziendali a rischio di reato, definire misure di prevenzione e controllo e documentare la diligenza organizzativa dell’ente in caso di verifiche ispettive o procedimenti giudiziari.

L’adozione del Modello 231 garantisce non solo la conformità normativa, ma anche concreti benefici strategici e reputazionali, tra i quali:

  • Esonero o attenuazione della responsabilità dell’ente in caso di reato accertato;
  • Riconoscimento di idonei presidi organizzativi in sede di gara, audit o due diligence;
  • Maggiore affidabilità percepita da clienti, partner, investitori e autorità pubbliche;
  • Migliore tracciabilità dei processi e prevenzione delle irregolarità interne;
  • Tutela reputazionale in settori ad alta esposizione regolatoria (sanità, energia, appalti).

Oggi, non dotarsi di un Modello 231 significa restare ancorati a un modello d’impresa del passato: un approccio miope, che ignora i rischi, sottovaluta le responsabilità e rinuncia a governare il cambiamento. La compliance non è più un’opzione, ma una scelta strategica di lungimiranza.